Normativa nazionale

Normativa nazionale

  • Legge 41/86, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)
  • Legge 13/89  Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
  • Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
  • D.P.R. 503/96 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. (GU Serie Generale n.227 del 27-09-1996 - Suppl. Ordinario n. 160)


Legge 41/86  L’obbligo di dotarsi di un PEBA risale al 1986. La prima legge di previsione dei PEBA è la Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che aveva introdotto l’obbligo per le PA di dotarsi di un PEBA in riferimento agli edifici pubblici.

Legge 13/89  La legge ha previsto che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, siano redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2, ossia quelle previste dal decreto ministeriale, di successiva emanazione DM 236/89, che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata facendo obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista.

DM 236/89 (prescrizioni tecniche). Il DM 236/89 individua i tre diversi livelli di qualità dello spazio costruito, declinati in rapporto al grado di fruizione offerto (punto di vista soggettivo) sono state riprese dalla normativa regionale, con un focus maggiormente incentrato sull’oggetto edilizio e quindi sul livello di qualità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito a cui corrisponde un diverso livello di fruizione di spazi e ambienti, secondo l’indicazione dettata dal legislatore statale, ossia secondo il punto di vista del soggetto/fruitore.

Legge quadro 104/92.  Alcuni anni dopo, con la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che con l'articolo 24, comma 9, tale obbligo viene esteso in relazione all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.


DPR 503/96.  Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il DPR introduce la definizione di barriera architettonica individuando con essa non solo gli ostacoli fisici, fonte di disagio per la mobilità di chiunque e gli ostacoli che limitano o impediscono l'utilizzazione di spazi e attrezzature, ma anche l'assenza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi.